Art. 2.

      1. L'articolo 98 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 98. - (Albo nazionale). - 1. L'albo nazionale dei segretari, cui si accede tramite corso-concorso a livello nazionale, è articolato in sezioni regionali.
      2. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.
      3. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale, per titoli ed esami, a cui possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie:

          a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, muniti di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianità anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale;

          b) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia, che abbiamo esercitato le funzioni per almeno cinque anni anche non consecutivi;

          c) i magistrati dell'ordinamento giudiziario, i magistrati amministrativi e i magistrati contabili;

 

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          d) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato;

          e) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

          f) il personale di ruolo delle università, titolare di cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio.

      4. Ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione al concorso non sono cumulabili le anzianità in più categorie fra quelle di cui alle lettere a), b), e) e f) del comma 3.

      5. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e apprendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali degli enti locali. I titoli necessari ai fini di tale valutazione sono inseriti in un curriculum allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
      6. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
      7. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi, tre teorici e uno pratico, nelle seguenti materie:

          a) diritto civile;

          b) diritto costituzionale e amministrativo;

          c) contabilità pubblica e diritto finanziario;

          d) prova pratica riferita alle funzioni degli enti locali.

      8. La prova pratica è diretta ad accertare l'attitudine del candidato alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con le attività istituzionali degli enti locali.
      9. La prova orale consiste in un colloquio mirante ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché

 

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l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Detta prova verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto comunitario e internazionale, sul diritto del lavoro, sull'economia politica, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale. Nell'ambito della prova orale è inoltre previsto l'accertamento della conoscenza a livello di base di una lingua straniera e dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.
      10. Il numero dei posti disponibili nell'albo è contingentato in relazione al numero delle sedi, diminuito del numero delle sedi unificate e maggiorato di una percentuale del 5 per cento, funzionale all'esigenza di garantire un'adeguata copertura delle sedi, in particolare quelle disagiate.
      11. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria, soggette ad approvazione da parte dell'Agenzia. La convenzione può essere stipulata fra un massimo di tre comuni, quando ognuno di essi ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e fra un massimo di due comuni, quando la popolazione di un comune è inferiore a 3.000 abitanti e la popolazione dell'altro comune non è superiore a 10.000 abitanti. Le unioni di comuni costituite da oltre tre comuni hanno un segretario titolare diverso dai titolari degli enti che compongono l'unione».